1. La Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero istituzioni scolastiche e iniziative di formazione linguistico-culturale in favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero, assegnando a tali attività un apposito contigente di personale stabilito ai sensi dell'articolo 11.
2. L'azione dello Stato nei riguardi delle istituzioni scolastiche e delle iniziative di formazione linguistico-culturale di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero degli affari esteri. L'Agenzia promuove e attua all'estero, mediante le locali istituzioni scolastiche e con le iniziative di formazione, l'integrazione sociale a favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero, con i seguenti obiettivi:
a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;
b) inserire l'insegnamento-apprendimento della lingua e della cultura italiane nei programmi scolastici dei Paesi esteri;
c) incrementare le sezioni bilingui presso le scuole dei Paesi esteri;
d) migliorare il livello culturale delle comunità italiane all'estero;
e) favorire l'integrazione delle comunità italiane nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;
f) ridistribuire razionalmente le istituzioni scolastiche e le iniziative di formazione con criteri di efficienza e di efficacia nell'interesse della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;
g) rendere uniforme e garantire il sostegno alle istituzioni scolastiche e alle
h) estendere alle istituzioni scolastiche e alle iniziative di formazione i princìpi dell'autonomia didattica e organizzativa mediante l'adeguamento delle norme nazionali vigenti in materia.